La Corte di cassazione conferma l’obbligo di cessazione dell’attività legale per l’accesso alla pensione di anzianità erogata da Cassa Forense

di L. Pelliccia -
Ai sensi dell’art. 3 della legge 20.09.1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), “La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore. La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.” Con la sentenza n. 73/1992, la Corte costituzionale ha dichiarato l’ille. . .