Nel pubblico impiego la retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori non può mai rilevare ai fini risarcitori

di G. Mugnai -
Con l’ordinanza n. 22579 del 26 luglio 2023, in materia di pubblico impiego privatizzato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un’amministrazione locale avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva accertato lo svolgimento da parte di una dipendente di mansioni dirigenziali (con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive) nonché il suo diritto al risarcimento del danno da demansionamento, liquidato in misura pari al 50% della retribuzione che le sarebbe spettata in virtù dell’inquadramento come dirigente. Escluso il diritto della dipendente all’inquadramento al livello dirigenziale in virtù del consolida. . .