Sulla perimetrazione del diritto del pubblico dipendente alla cassa integrazione guadagni ordinaria: tra situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e situazioni temporanee di mercato

di G. M. Marsico -
Con sentenza n. 4114 del 24 aprile 2023, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha rammentato i consolidati indirizzi giurisprudenziali, anche recenti (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2023, n. 2330), sul fondamento e i limiti di applicabilità dell’istituto della Cassa integrazione guadagni ordinaria. Nello specifico, l’art. 1, comma 1, n. 1, L. 20 maggio 1975, n. 164 – sostanzialmente riproposto dall’art. 11, comma 1, D.L.vo 14 settembre 2015, n. 148 – dispone che agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: lett. a) R. . .