La cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria

di L. Pelliccia -
Una breve premessa In attuazione dei sottesi principi costituzionali (artt. 1, 4 e 27 Cost.), l’art. 15 della legge n. 354/1975 (recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), ha individuato il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo (al pari dell’istruzione, della formazione professionale, alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, ad attività culturali, ricreative, sportive, all’agevolazione di opportuni contatti con i mondo esterno e ai rapporti con la famiglia), stabilendo espressamente che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’. . .