Nullità del licenziamento discriminatorio dell’insegnante disabile assunto a termine. Diritto allo svolgimento del periodo di prova e conseguente reintegrazione in servizio

di G. Leotta -
L’antefatto Dopo aver già svolto all’incirca una decina d’anni di “precariato”, un insegnante di sostegno viene assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. Tale disposizione normativa di carattere straordinario (inizialmente prevista solo per l’anno scolastico 2021/2022 e poi prorogata) ha previsto lo scorrimento delle vigenti graduatorie al fine di reclutare insegnanti di sostegno mediante un contratto a tempo determinato della durata di un anno scolastico con funzione di formazione e prova. Nel caso di valutazione positiva del periodo di prova, l’insegnante è . . .