Per la Corte costituzionale, se la prosecuzione dell’attività imprenditoriale “finanziata” con l’anticipazione della Naspi diviene impossibile per cause non imputabili al percettore, la restituzione non è integrale

di L. Pelliccia -
Premessa La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal d.lgs. n. 22/2015 (e che ha com’è noto sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI), erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria, può essere corrisposta anche in forma anticipata. L’ambito oggettivo è quello riferito ai beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° maggio 2015 e che intendano: avviare un’attività lavorativa autonoma; avviare un’impresa individuale; sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio; sviluppare a tempo pieno e i. . .