L’obbligo di giustificatezza e il rispetto del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970 nel licenziamento disciplinare del dirigente

di L. Pelliccia -
Premessa Seppur in presenza dei tratti distintivi che caratterizzando la figura del dirigente (ex art. 2095 cod. civ.), è notorio il fatto che l’eventuale recesso dal relativo rapporto di lavoro risulta anch’esso disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. Per i dirigenti si è sempre parlato di giustificatezza del licenziamento del dirigente, atteso che, mentre per i quadri, gli impiegati e gli operai il licenziamento è legittimo in presenza di una giusta causa ovvero di un giustificato motivo (soggettivo o oggettivo), per i dirigenti è previsto, almeno in linea teorica, un regime di libera recedibilità dal rapporto di lavoro, in ragione appunto della specialità del relativ. . .