Cedant leges togæ. La gran confusione sull’insussistenza del fatto nel giustificato motivo oggettivo

di M. Verzaro -
La sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2024, n. 128 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 «nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore» (§ 18). La norma, come noto, prescrive la sanzione della reintegrazione attenuata (con indennità risarcitoria fino ad un massimo di 12 mensilità) «nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo sogg. . .