Legittima la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo contenuta nel verbale di mancata conciliazione sottoscritto da entrambe le parti

di M. Aiello -
La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, Cass. 22 aprile 2024, n. 10734, analizza la peculiare fattispecie del licenziamento di un lavoratore (assunto prima del 7 marzo 2015) per giustificato motivo oggettivo, in una azienda con più di 15 dipendenti, verbalizzato all’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 7 L. 604/66 novellata dalla L. 92/2012. La sopracitata norma prevede che il datore di lavoro qualora ricorra al licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba inviare una richiesta di conciliazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, contenete l’intenzione di recedere e «le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavorat. . .