La Cassazione sull’intento fraudolento e l’uso abusivo del rapporto a termine nel lavoro nautico

di L. Pelliccia -
Breve premessa Il lavoro nautico, com’è noto un rapporto di lavoro speciale, per il quale il codice della navigazione (del 1942) prevede due tipologie: a) quello di arruolamento del personale addetto alla navigazione marittima ed interna; b) quello della gente d’aria. Per entrambi i rapporti la disciplina trova applicazione soltanto ai lavoratori che prestano servizio a bordo di una nave o di un aeromobile (il c.d. equipaggio). Esclusa l’applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368/2001, anche la legge n. 300/1970 esclude, di regola, l’automatica estensione del suo campo di applicazione al personale navigante, per il quale è stat. . .