Le ferie non godute a causa dell’astensione obbligatoria per maternità della lavoratrice possono essere monetizzate al termine del rapporto

di S. Renzi -
Con l’ordinanza del 15 giugno 2022, n. 19330, la Cassazione si è occupata di sciogliere un apparente contrasto tra condizioni legittimanti il diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ove alla cessazione del rapporto di lavoro il prestatore non abbia integralmente fruito dei periodi maturati. Giova premettere una sommaria ricostruzione delle posizioni delle parti e delle decisioni occorse nelle fasi di merito. Una lavoratrice della ASL di Cagliari adiva il tribunale del capoluogo sardo, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine ottenere la corresponsione di un’indennità sostituiva per ferie non godute, pari a 26 giorni, i quali non erano stati fruit. . .