L’onere e il contenuto della prova della sussistenza di un diverso rapporto di lavoro in sede di opposizione allo stato passivo

di L. Pelliccia -
Com’è noto, ai crediti per retribuzioni dei lavoratori dipendenti l’art. 2751-bis, n. 1, del Codice civile attribuisce un prioritario privilegio generale mobiliare ai crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. Affinché il credito da lavoro dipe. . .