La prescrizione relativa al diritto all’indennità economica per infortunio sul lavoro rimane sospesa fino a quando il lavoratore non è reso edotto della decisione dell’Inail sulla sua domanda

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 112 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (Testo Unico dell’assicurazione contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali) l’azione per il conseguimento delle prestazioni economiche a carico dell’Inail si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale ovvero dal diverso giorno in cui i postumi dell’evento lesivo hanno raggiunto la soglia minima indennizzabile (v. Corte cost., sent. n. 116/1969 e sent. n. 544/1990) e sussiste l’oggettiva possibilità che l’esistenza dei postumi indennizzabili e la loro origine professionale siano conoscibili (v. Cass., sez. lav., sent. n. 598/2015. . .