Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c., con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro

di A. Caruso -
Con la sentenza n. 27344 del 16 settembre 2022, la Corte di Cassazione, confermando il precedente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 12568/2018), ha confermato che il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è da considerarsi nullo, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata, a prescindere dal requisito dimensionale, ovverosia dal numero di dipendenti in forza al datore di lavoro. La sentenza in commento rappresenta uno dei più classici interventi riparatori da parte della Suprema Corte di fornire giustizia sostanziale a fattispecie normatizzate in maniera ambigua e contradditoria da parte del legislatore. Ma si proceda con ordine, prec. . .