La Corte costituzionale conferma l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell’Inps per gli ingegneri e gli architetti non iscrivibili a Inarcassa

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995), con decorrenza dal 1° gennaio 1996, è stato previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Con l’art. 18, co. 12, del d.l. n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011), quale norma di interpretazione autentica, è stato successivamente disposto che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, e che sono pertanto tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione separata dell’Inps, sono quelli che svolgono attività il . . .