La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l’intervento del Fondo di garanzia

di F. Negri -
Con la sentenza n. 34031 del 18 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione (alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l’intervento del Fondo di garanzia”. Com’è noto, l’art. 2, comma 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’Inps il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in ca. . .