Art. 52 TUPI e “criterio dell’equivalenza formale” delle mansioni: il mutamento di funzioni tra jus variandi, ipotesi di demansionamento e di “svuotamento di mansioni”

di L. Lorea -
Con le decisioni in epigrafe (ordinanza n. 11503 dell’8 aprile 2022; ed ordinanza n. 23219 del 25 luglio 2022), la Suprema Corte dà continuità al principio, più volte affermato, secondo cui in tema di mutamento di mansioni nel pubblico impiego privatizzato l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza “formale” delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, e senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, (v., ex alias, Cass. 16 luglio 2018, n. 18817, citata in motivazione; Cass. 19 agosto 2011, n. . .