Quando il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, il termine di prescrizione annuale per richiedere al Fondo di garanzia Inps il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva cognizione dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro e non dalla data di redazione del verbale di pignoramento negativo da parte dell’ufficiale giudiziario

di G. Barsotti -
Con la sentenza n. 1771 del 20 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si occupa della decorrenza del termine di prescrizione annuale del diritto del lavoratore ad accedere al Fondo di garanzia, nelle ipotesi di datore di lavoro insolvente, non soggetto alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, e sancisce il seguente principio «la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all’esperimento dell’esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all’or. . .