Il Consiglio di Stato ordina alla Commissione Scioperi di rivalutare la modifica del periodo di rarefazione oggettiva, compiuta dall’organo con delibera n. 18/95 del 2018, conformandone la discrezionalità a parametri di proporzionalità e adeguatezza

di A. Camaiani -
La FILT-CGIL (Federazione italiana lavoratori dei trasporti) ha agito in giudizio contro la delibera n. 18/95 del 16 marzo 2018, emanata dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (da ora in avanti, Commissione Scioperi). Nel contenuto, tale atto sostituiva la clausola sulla cd. “rarefazione oggettiva” (art. 11, lett. B) dell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018), prevedendo che “tra l’effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni [contro i 10 . . .