I contratti collettivi aziendali di prossimità tra libertà sindacale e dissenso, pluralismo sindacale e criterio maggioritario. Una occasione mancata per la Corte Costituzionale che, dopo aver severamente criticato le valutazioni approssimative dei giudici di merito rimettenti sui requisiti soggettivi e oggettivi dell’accordo impugnato, ha arrestato la sua pronuncia al giudizio sulla rilevanza delle q. l. c. sollevate, dichiarandole, pertanto, inammissibili

di V. A. Poso -
Con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2023,la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, d.l.13 agosto 2011, n.138,conv.,con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 (d’ora innanzi, breviter, art. 8, l. n. 148/2011 o soltanto art. 8)   sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 39, commi 1 e 4, Cost., dalla Corte d’appello di Napoli, con l’ordinanza n.94 del 3 febbraio 2022(che si può leggere in RIDL, II, 719 e ss., con nota di  D.COMANDÈ, Pluralismo e libertà sindacale: questioni di legittimità costituzionale del contratto di prossimità),affermando un decalogo di principi che rafforza, a nostro modesto avviso. . .