Il Fondo di garanzia paghi le indennità da licenziamento illegittimo. La Cassazione afferma la natura retributiva dell’indennità risarcitoria e dell’indennità sostitutiva della reintegrazione

di S. Iacobucci -
Con la sentenza in commento (25 gennaio 2023, n. 2234), la S.C., rigettando le pretese dell’INPS, chiarisce che l’indennità sostitutiva della reintegrazione (opzione) ha natura retributiva ed entra, quindi, nel campo di applicazione del d.lgs. 01 luglio 1992, n. 80  del fondo di garanzia; pertanto, il fondo di garanzia INPS dovrà pagare la somma corrispondente all’opzione al lavoratore che vanti titolo antecedente all’insolvenza datoriale, rientrante negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. La vicenda da cui prende le mosse la controversia è alquanto comune. Un lavoratore impugna il licenziamento e, a seguito del processo che lo vede vittorioso, opziona il proprio diritto al. . .