La produzione in giudizio della raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione di ricevimento da parte del destinatario

di L. Pelliccia -
Com’è noto, il principio di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette all’evidenza l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.) nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente al datore di lavoro di procrastinare la contestazione disciplinare in modo da rendere difficile la difesa del lavoratore ovvero perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa (tipologia che interessa l’odierna fattispecie) l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del recesso del datore di lavoro (cfr. Cass., se. . .