I criteri di buona fede e correttezza come linee guida ai fini della esigibilità del lavoro straordinario e della eventuale indisponibilità del lavoratore

di M. Palla -
Dopo che l’art. 4, D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ha stabilito che la durata media dell’orario di lavoro non può “in ogni caso” superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario e che la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (con la possibilità per i CCNL di estendere il calcolo “fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”), l’art. 5, D. Lgs. n. 66/2003 dispone che: “il ricorso a prestazioni di lavoro strao. . .