La malattia, in tema di licenziamento, rileva soltanto in relazione all’art. 2110 c.c. e non può integrare in alcun modo scarso rendimento ai fini dell’art. 3 L. 604 del 1966

di F. Rondina -
La sentenza della Suprema Corte in commento (Cass., 27 aprile 2023, n.11174) ha ad oggetto una questione in effetti singolare: il licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, integrato (secondo il datore di lavoro) dalla “non proficuità della prestazione lavorativa resa dal dipendente in considerazione delle modalità e del rilevante numero delle assenze per malattia realizzate”. A seguito di un lungo percorso processuale (con annullamento di una prima sentenza di appello) la Corte di Appello di Milano, in sede di rinvio, stabiliva che il licenziamento – da ricondurre ad un giustificato motivo oggettivo in quanto “la condotta tenuta dal lavoratore era lecita. . .