Appalto irregolare e interposizione fittizia: sulla legittimazione ad agire degli enti previdenziali ai fini della dichiarazione di un rapporto sinallagmatico tra committente e lavoratore

di G. M. Marsico -
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui annotata (14 settembre 2023, n. 26588)  – nel ribaltare la pronuncia di merito – afferma, nell’ordinanza de qua, che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali in un appalto illegittimo, l’ente previdenziale può agire direttamente senza che sia necessaria la previa azione del prestatore, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Secondo i Giudici di legittimità, invero, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale . . .