Sull’obbligazione risarcitoria per la revoca di un contratto a termine effettuata durante la pandemia da Covid-19: tra tutela reale, mera tutela obbligatoria e bona fides in executivis

di G. M. Marsico -
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza che qui si commenta (20 novembre 2023, n. 6841) ha il pregio di enucleare il principio per cui la discriminazione sofferta dal ricorrente, derivante della revoca di un contratto a termine in periodo emergenziale da Covid-19, legittima il mero risarcimento del cd. danno comunitario da liquidarsi secondo i parametri fissati dall’art. 32 L. 183/2010 e non la distinta tutela reale. La misura di tale risarcimento forfetario, precipuamente, va fissato nella misura minima prevista dalla legge, di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 L. n. 604/1966. Ciò in considerazione sia della durata. . .