Se il licenziamento per ragioni oggettive è motivato da una esigenza di risparmio, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della ragione economica addotta così come del nesso di causalità

di S. Varva -
Il caso La Corte di Appello di Trento 29 maggio 2020 aveva ritenuto giustificato il licenziamento per motivo oggettivo del sesto violoncello di una fondazione musicale. Aveva in particolare considerato valide le ragioni, addotte dal recedente, secondo cui recesso era dovuto alla «esigenza di soppressione del posto» e alla «situazione di difficoltà economica»; il collegio trentino aveva inoltre precisato di non poter in alcun modo sindacare tali ragioni «in quanto qualsiasi risparmio di spesa, a prescindere dall’ammontare, sarebbe stato comunque in grado di giustificare il licenziamento e quindi la scelta del lavoratore». La Suprema Corte con l’ordinanza annotata (14 novembre 2023,. . .