Sull’obbligo di garantire la copertura assicurativa ai dirigenti medici

di D. Serra -
La Sezione Lavoro della Cassazione, con la recente ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 2024, che si segnala, afferma che, in tema di copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici, l’introduzione  del sintagma “adeguata copertura” ad opera dell’art.21 del successivo c.c.n.l. del 2005 non ha alcuna valenza innovativa rispetto all’art. 24 del c.c.n.l. del 2000 che già imponeva alle Aziende sanitarie la stipula di polizze adeguate e che la garanzia assicurativa di cui al citato art.24 copre i rischi relativi a tutte le spese di giudizio e non solo di quelle a carico diretto della Azienda o rimborsabili dalla stessa ai sensi del successivo art.25 del c.c.n.l. d. . .