La nullità dei contratti a termine per mancanza di forma scritta non preclude il risarcimento nei confronti della P.A. in caso di reiterazione dei rapporti di lavoro

di D. Serra -
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha affermato, con la sentenza n.2992 del 1° febbraio 2024, qui segnalata, che la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio  del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono  meno  nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del  r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si . . .