Per il Tribunale di Milano, ai fini della (parallela) iscrizione alla Gestione Commercianti, è l’Inps che deve fornire la prova dei necessari elementi costitutivi

di L. Pelliccia -
Com’è noto, la disposizione contenuta nell’art. 1, co. 208, della legge n. 662/1996 prevede testualmente che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente…”. Su questa disposizione e sul re. . .