Prosecuzione di fatto dell’incarico dirigenziale e rinnovo dello stesso

di N. Niglio -
Quando una legge collega la cessazione del rapporto di lavoro ad un determinato evento, prevedendo, inoltre, che tale conseguenza possa essere impedita solo dalla riconferma nell’incarico, la mera prosecuzione di fatto nell’incarico non è idonea a creare incolpevoli affidamenti. A maggior ragione, pertanto, non può produrre l’effetto preteso dal ricorrente una proroga temporanea (non tacita e di fatto) ma accompagnata da una esplicita dichiarazione di volontà del datore di lavoro contraria alla rinnovazione dell’incarico È questa la massima, non ufficiale, che si può ricavare dall’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro- sentenza 10 gennaio 2024, n. 1062, qui an. . .