Trasferimento di ramo d’azienda e tutela dei lavoratori: principi di diritto e indici di fatto della legittimità dell’esternalizzazione

di S. Grivet Fetà -
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 668 del 22 gennaio 2024, esamina, come già nel suo precedente del 29 marzo 2021, n. 2080 (con segnalazione di Canizzo, Senza la vera autonomia funzionale del ramo ceduto la sostituzione del datore di lavoro è nulla, in Quotidiano del Lavoro, 15 aprile 2021), il caso di un trasferimento di ramo d’azienda operato da una banca nei confronti di una società terza (non bancaria), con successiva stipulazione di un contratto di appalto di servizi tra le due realtà, cedente e cessionaria. In entrambi i casi, il ricorso al Giudice del lavoro era stato presentato dai dipendenti ceduti, che ritenevano inapplicabile il dettato dell’art. 2112 c.c., stante l. . .