La sezione lavoro della Cassazione ha rimesso al suo Primo Presidente la questione della decorrenza della prescrizione dell’azione prevista dall’art. 13 della legge n. 1338/1962

di L. Pelliccia -
emessa A mente dell’art. 2116 cod. civ., “Le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.” L’art. 27 del RDL n. 636/1939 (convertito in legge n. 1272/1939) dispone che “Il requisito . . .