Contratti di lavoro a termine legittimi solo per le attività agricole strettamente stagionali

di N. Niglio -
La recente ordinanza della Corte di cassazione, Sez. Lavoro, del 22 maggio 2024 n. 14236, afferma che la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell’agricoltura, solamente quando i contratti riguardino le attività stagionali indicate normativamente. Si deve, infatti distinguere tra le attività effettivamente stagionali e quelle invece che devono comunque essere svolte per tutto l’anno, come per esempio i servizi di custodia e manutenzione. Ebbene in questa seconda ipotesi i contratti non possono essere a termine ma a tempo indeterminato. “Neppure la ciclicità dell. . .