La Corte di cassazione precisa il sottile distinguo tra licenziamento collettivo e individuale, individuando il regime di tutela applicabile

di A. Ripepi -
Con la pronuncia in commento (ordinanza n. 6580 del 12 marzo 2024) , la Suprema Corte affronta due rilevanti questioni in materia di licenziamento collettivo. Nel caso di specie, una società aveva licenziato sette lavoratori in tre siti che, ad avviso del lavoratore ricorrente in appello, dovevano considerarsi un’unica unità produttiva, atteso che una di esse costituiva un deposito privo di autonomia e le altre due erano prive di direttore o di personale con qualifica direttiva; aderendo alla prospettazione del lavoratore, la Corte d’appello aveva ritenuto inefficace il licenziamento per mancata attivazione della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 l. . . .