Sulle mansioni superiori svolte di fatto: l’evolversi della contrattazione collettiva

di D. Serra -
Premessa L’art. 52, rubricato” Disciplina delle mansioni”, statuisce che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”. Le mansioni superiori possono, esclusivamente per obiettive esigenze di servizio, e. . .