Sull’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale

di D. Serra -
Con ordinanza n. 16134 dell’11 giugno 2024, che si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che il principio per il quale non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2103 c.c., presuppone la posizione di un soggetto inserito nel ruolo unico dirigenziale, situazione divergente da quella di un collaboratore professionale di cat. D, del C.C.N.L. del comparto sanità, quindi di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che assuma il compito di svolgere – di fatto – le superiori mansioni dirigenziali. In tale differente evenienza, si appli. . .