In caso di trasferimento di azienda gli accordi di prossimità ex art. 8 D.L. 138/2011 stipulati dal cedente estendono i propri effetti al cessionario

di D. Bellini -
Con l’ordinanza n. 10213 del 16 aprile 2024, qui annotata, il Supremo Collegio analizza – in una fattispecie di cessione d’azienda – il tema della ultrattività presso il cessionario del contratto di prossimità ex art. 8 del D.L. 138 del 2011 stipulato dal cedente, con effetti potenzialmente pregiudizievoli per il lavoratore coinvolto. Il caso concreto costituisce uno dei molteplici esempi di c.d. “eterogenesi dei fini” che caratterizzano l’art. 2112 c.c. e offre una occasione di riflessione sui limiti degli accordi di prossimità ex art. 8 D.L. 138 del 2011. La fattispecie Una lavoratrice, nell’ambito di un trasferimento di azienda (avvenuto attraverso un contratto . . .