Sulla rideterminazione delle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego

di D. Serra -
L’art. 63, comma 2-bis d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 maggio 2017, n. 75 prevede che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”: a fronte di una iniziale bozza che prevedeva all’art. 55-bis, comma 9-quater, il riesercizio datoriale dell’azione disciplinare dopo l’annullamento da parte del giudice, è stata poi prescelta la più pragmatica e snella soluzione finale di attribuire al giudice . . .