La Cassazione ritorna sul formalismo della notifica a mezzo PEC contenente un atto in formato telematico errato

di S. Galleano -
1. La vicenda La Corte di appello di Venezia aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione della sentenza di primo grado poiché l’appellante aveva notificato, a mezzo PEC, non la copia dell’appello depositato, bensì, erroneamente, quella del ricorso introduttivo del giudizio. Il giudice veneziano, in particolare, aveva richiamato un precedente della Cassazione (ord. 30044/2022) che aveva dichiarato inesistente la notifica in un caso analogo. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione svolgendo tre motivi. Le controparti avevano resistito con controricorso, depositando anche memoria. La Corte si era riservata la decisione con ordinanza ai sensi dell’art. 380 bi. . .