La prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c. è quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza

di L. Pelliccia -
A seguito di un infortunio sul lavoro, dal quale era derivata un’invalidità temporanea di quasi un anno e un’invalidità permanente dell’11%, un lavoratore adìva il Tribunale di Forlì, chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al conseguente risarcimento dei danni. A seguito dell’eccepita prescrizione (anche) decennale da parte della società resistente, il Tribunale rigettava la domanda, sostenendo che non vi fosse prova della ricezione, da parte della società, della lettera raccomandata contenente la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del e che, conseguentemente, il primo atto interruttivo fosse successivo al decennio e quindi ormai tardivo rispe. . .