La Corte di cassazione conferma l’illegittimità delle trattenute per i costi di gestione amministrativa per la cessione del quinto

di L. Pelliccia -
Breve premessa La cessione del credito è un contratto con il quale un soggetto, creditore cedente, disponendo di un suo diritto di credito, cede lo stesso ad altro soggetto terzo, il cessionario; con la cessione del credito l’originario debitore è quindi tenuto ad adempiere la propria obbligazione contrattuale non più al creditore cedente ma direttamente al cessionario. Ai sensi di quanto dispone l’art. 1260 cod. civ., la cessione del credito si perfeziona “anche senza il consenso del debitore originario, salvo che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”e, conseguentemente, vige il principio generale della libertà di c. . .