Secondo la Cassazione la rendita da infortunio in itinere per aggravamento degli esiti va adeguata

di L. Pelliccia -
Com’è noto, a mente dell’art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965 (testo unico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel testo novellato dalla sentenza n. 318/1989 della Corte costituzionale), nel caso in cui il titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un’unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un’inabilità permanente non superiore al 10% e lR. . .