L’apertura del fallimento non rende improcedibile la domanda giudiziale per il recupero del credito retributivo esperita nei confronti del committente ex art. 1676 c.c.

di M. L. Vallauri -
La S.C conferma la posizione già assunta in più occasioni (v. per prima Cass., 10 marzo 2001, n. 3559) circa la legittimità della richiesta avanzata al committente dai lavoratori dipendenti di un appaltatore nei cui confronti sia stata successivamente avviata la procedura di fallimento, per ottenere, ai sensi dell’art. 1676 c.c., il pagamento delle retribuzioni dovute ed ribadisce il seguente principio: “L’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore –. . .