Il “danno grave” che giustifica l’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito può riguardare anche i lavoratori

di M. L. Vallauri -
Con sentenza del 9 febbraio 2016, il Tribunale di Alessandria afferma un principio così riassumibile: l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa (disciplinata dall’art. 104, comma 1, l. fall.) presuppone che dall’interruzione della medesima derivi un “danno grave” effettivo e non meramente potenziale. Tale danno, pur non dovendosi caratterizzare per l’irreparabilità, deve essere apprezzabile in termini di perdita diretta o di mancato incremento di valore per l’impresa, e ciò con riferimento non necessariamente ai creditori, ma anche all’organizzazione produttiva e indirettamente a tutti i terzi che vi gravitino attorno (quali principalmente i. . .