Restituzione di quanto indebitamente corrisposto al lavoratore: va considerato unicamente il netto delle somme erogate.

di F. Coppola -
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione intende dare continuità all’orientamento ormai consolidatosi in seno all’indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass., 2 febbraio 2012, n. 1464) secondo cui il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, in ragione del fatto che le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Il caso in esame trae origine dalla richiesta da parte della società, tramite decreto ingiuntivo, della restituzione delle somme indebitamente percepite dalla lavoratrice in virtù di una pronuncia di primo grado, successivamente riformata. Il Tribunale, accogliendo parzialmente l’opposizione della lavo. . .