La Cassazione si pronuncia sulla decadenza in caso di mancata allegazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

di Redazione -
 La Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento secondo il quale, nel rito del lavoro, l’omessa indicazione di un documento, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l’omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione (e ciò non solo per il convenuto ma anche per l’attore, in virtù del principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la celebre sentenza n. 13/1977). Tale principio, tuttavia, fa salva la produzione di un documento anche successivamente se essa dipende dall’evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad es., . . .