Ai fini del calcolo della contribuzione figurativa devono computarsi solo le voci retributive collegate all’effettiva prestazione dell’attività.

di S. Renzi -
Con la sentenza in commento la S.C. ha avuto occasione di precisare quali istituti retributivi debbano essere presi in considerazione nel calcolo della contribuzione figurativa, per ciò che riguarda il periodo di aspettativa sindacale non retribuita. Un sindacalista (G.T.) già collocato in aspettativa ex art. 31 st. lav. adiva il Tribunale di Ascoli Piceno affinché fossero inclusi nella retribuzione figurativa, ai fini dei calcoli pensionistici, una serie di istituti retributivi (in specie: premi, incentivi e altre indennità) collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa o, comunque, non previsti dalla contrattazione collettiva. La domanda del G.T. veniva rigettata da. . .