Il divieto di licenziamento per Covid è diventato flessibile (prime osservazioni sull’art. 14, DL n. 104/2020)

di A. Maresca -
1. Il passaggio dall’art. 46, DL 18/2020 all’art. 14, DL 104/2020. Il divieto di licenziamento sancito dall’art. 46, DL, 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L, 24 aprile 2020, n. 27 (e più volte modificato) è stato sostituito dalle misure contenute nell’art. 14, DL, 14 agosto 2020, n. 104 (nel prosieguo DL). La rubrica dell’art. 14 (“proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, identica a quella dell’art. 46, con la sola aggiunta della parola “proroga”) palesa l’intenzione del legislatore di operare in continuità rispetto al precedente regime di divieto che è venuto a cessare il 17 agosto, in quanto l. . .