Ancora una decisione in tema di rinunce e transazioni

di Redazione -
Si segnala l’interessante e recentissima ordinanza n. 20913 della Corte di Cassazione secondo la quale le transazioni contenute in una conciliazione giudiziale che hanno posto fine ad un contenzioso sono sottratte al regime di impugnabilità previsto dall’art. 2113 c.c., mentre diversamente restano esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto alle quali, pertanto, l’intervento del giudice (limitato al rispetto delle formalità di cui all’art. 88 disp. att. cod. proc. civ.) non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva. In sostanza, secondo la Cassazione si applica l’art. 2113 c.c. e, dunque, le rinunzie e le transazioni che h. . .